Art. 61.
(Verifiche).

      1. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti di terra, gli impianti di protezione dai fulmini e le installazioni elettriche nelle zone classificate 0, 1, 20 e 21 ai sensi dell'articolo 97 e dell'allegato XIII, parte F, della presente legge, nonché quelli nelle aree adibite a produzione, manipolazione e deposito di materie esplosive siano sottoposti a verifica secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.